Codice identificativo nazionale delle strutture ricettive (CIN)

Codice identificativo nazionale delle strutture ricettive (CIN)

Data di pubblicazione:

05/09/2024

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L’art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 prevede l’assegnazione di un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Tramite l’accesso con identità digitale al portale del Ministero del Turismo https://bdsr.ministeroturismo.gov.it per i gestori di strutture ricettive è possibile fare la richiesta di assegnazione di un codice identificativo nazionale (CIN), che viene utilizzato per la pubblicità su portali e strutture pubblicitarie ai sensi dell’art. 13-ter del Decreto Legislativo n. 145/2023. È necessario per i gestori di confermare, integrare e/o correggere i dati inerenti alle loro strutture.

La procedura esatta è descritta in questo semplice grafico.

A partire dal 1° settembre 2024 incomincia a decorrere per i gestori delle strutture ricettive un termine di 60 giorni, entro il quale devono richiedere l’assegnazione di un codice identificativo nazionale (CIN).

Decorso il predetto termine le locazioni o le proposte di locazione prive di codice identificativo nazionale (CIN) o prive dei dispositivi di prevenzione incendi previsti verranno sanzionate dai comuni con una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 13-ter, commi 7,9 e 15 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145).

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Ultimo aggiornamento: 13/09/2024, 10:06